Decreto Cer: cosa prevede ?

| 8 Gen, 2024

Successivamente all’approvazione europea, è stato pubblicato il decreto sulle comunità energetiche rinnovabili, finalizzato a fornire un aiuto concreto per la creazione di nuove CER e le configurazioni di autoconsumo, al fine di proseguire gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030 imposti dall’Unione Europea. Prevede inoltre incentivi per 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR.

Il decreto CER è strutturato secondo 2 misure:

  • Un contributo a fondo perduto del 40%, di cui potranno beneficiare i territori dei comuni sotto i 5000 abitanti
  • Una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta rivolta a tutto il territorio nazionale con una potenza finanziabile  pari a 5 GW complessivi e con un limite temporale fissato a fine 2027.

L’intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: chi otterrà il contributo a fondo perduto, potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.

Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso

Sono ammesse al beneficio tutte le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile riportate nel piano “CACER” (configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile).

Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

  1. La potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
  2. L’avvio lavori per la realizzazione degli impianti dovrà essere successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. Le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile siano realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  4. Le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
  5. Gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  6. Possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
  7. Gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di Euro per impresa per progetto. 

Come accedere agli incentivi

  1. Individuare un’area dove realizzare l’impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria;
  2. Creare una CER con uno statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali;
  3. Verificare facoltativamente con il GSE (gestore servizi energetici) se il progetto può essere ammesso all’incentivo;
  4. Ottenere l’autorizzazione a installare e connettere l’impianto alla rete per renderlo operativo;
  5. Richiedere l’incentivo al GSE, presentando la domanda entro 90 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti installati tramite il sito ufficiale del GSE.

Spese ammissibili

Il provvedimento comprende le seguenti spese:

  • Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • Acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • Connessione alla rete elettrica nazionale;
  • Studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • Direzioni lavori e sicurezza;
  • Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Per maggiori informazioni, si rimanda all’informativa precedente.